R1PUD1A è la campagna lanciata da EMERGENCY per chiedere il rispetto concreto dell’articolo 11 della Costituzione italiana.
Da 30 anni in tante parti del mondo vediamo con i nostri occhi la verità comune a tutte le guerre: le vittime. E proprio per questo ripudiamo la guerra, sempre. Sappiamo di non essere soli: l’Italia ripudia la guerra, gli italiani ripudiano la guerra.
Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano esponenzialmente, anche accanto a noi, la minaccia e l’azione militare torna a essere uno dei primi strumenti di politica internazionale. Mentre la spesa militare continua a crescere ovunque, ritorna anche lo spettro della “chiamata alle armi” per le giovani generazioni come sta succedendo in molti Paesi europei.
In questo contesto ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, sancito dall’Articolo 11, ma il dovere di ognuno di noi di proteggere il futuro delle generazioni a venire.
La soluzione non è semplice, ma vogliamo trovare tutte le azioni concrete che possano fare la differenza. In questo sito troverai alcune di queste proposte che riguardano percorsi di cittadinanza attiva e nonviolenta nelle scuole, nei Comuni, nella società, partecipando, monitorando, denunciando la militarizzazione della nostra società e delle nostre vite.
Qui trovi strumenti per far parte di R1PUD1A: puoi entrare nella nostra comunità, informarti e attivarti direttamente.
Gino Strada
Io non sono pacifista.
Io sono contro la guerra.
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FAQ
Perché la pace fa parte della Costituzione: l’articolo 11
L’Italia è una repubblica democratica e antifascista. Per questo è contraria alla guerra.
Questi tre elementi si tengono insieme nella nostra Costituzione, scritta all’indomani della guerra più cruenta della storia dell’umanità: la Seconda guerra mondiale.
I fascismi e le dittature hanno provocato massacri, distruzioni, persecuzioni, stermini. Per evitare che una tragedia simile potesse ripetersi, le madri e i padri costituenti hanno inserito tra i principi fondamentali della Costituzione l’articolo 11. Che dice una cosa bellissima: l’Italia non farà mai più la guerra. La ripudia. Perché la conosce, l’ha già fatta e ne riconosce l’inutilità e l’orrore. Perché dopo i conflitti mondiali, le atomiche e milioni di morti, il nostro Paese è rinato nell’idea che nessuna guerra sarà mai la soluzione.
E insieme agli altri Stati si è impegnato nel risolvere i conflitti con altri mezzi: con la diplomazia, la politica, la promozione della pace.
Perché l’Italia ripudia la guerra
I costituenti cercavano un termine che si riferisse, negandola e condannandola, alla tragica esperienza della Seconda guerra mondiale.
Il termine “ripudia” è stato scelto dopo un animato dibattito. Fu preferito ad altri verbi perché – come spiegò il presidente della Commissione dei 75 dell’Assemblea Costituente, Meuccio Ruini – ha “un accento energico ed implica così la condanna come la rinunzia alla guerra”.
Ripudia rimanda al “mai più” verso cui erano concentrati tutti gli sforzi della politica nel dopoguerra. Una richiesta cresciuta con la comparsa della minaccia della guerra nucleare. Oggi tragicamente attuale, con il moltiplicarsi dei fronti di guerra e delle vittime civili.
Ecco perché va ribadito il senso della Costituzione, inequivocabile. Dire di no alla guerra è una nobile aspirazione ovunque.
Per chi vive in Italia è anche un modo per onorare la storia migliore del Paese.
A cosa serve la comunità internazionale
Con l’articolo 11 il nostro Paese rifiuta il ricorso alla forza, ripudia la guerra, non solo quella offensiva e di conquista, ma tutte le guerre. E promuove un ordine internazionale basato sulla convivenza pacifica.
L’articolo 11, infatti, “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
La sovranità, quindi, può essere limitata solo in funzione della pace, per far parte di una comunità internazionale che ricerca il consenso, il dialogo, la convivenza. Non la guerra. Dentro e fuori i confini nazionali.
Lo ha spiegato bene Piero Calamandrei, tra i protagonisti dell’Assemblea Costituente, per il quale “la dottrina democratica non è fatta per arrestarsi e concludersi nelle frontiere nazionali”. Il ripudio della guerra e la limitazione della sovranità vanno di pari passo con la solidarietà internazionale.
La nostra Costituzione è chiara: l’Italia deve farsi promotrice della pace e della giustizia tra i popoli.
Perché ci serve l’Onu
Per i fascismi del Novecento, realismo e militarismo erano tutt’uno in politica estera: più armi, più sicurezza. Il numero e la potenza delle armi facevano la sicurezza. E la forza era svincolata dal diritto, assoluta (legibus solutus), senza limiti.
Le Costituzioni europee nascono rifiutando questo assunto, che ha dato vita agli orrori del nazifascismo e della Seconda guerra mondiale. E vincolano l’uso della forza al diritto.
Per molti ordinamenti statali la cooperazione internazionale è oggi un principio giuridico superiore. Il diritto internazionale riconosce il valore di jus cogens –
norma non derogabile – al ripudio della guerra
contenuto nella Carta delle Nazioni Unite del 1945.
Il nesso tra pace e diritti è stato codificato con l’istituzione dell’Onu: la piena attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali passa per l’affermazione della pace.
L’Onu ha attraversato fasi storiche alterne, va riformata, resa più democratica, ma rimane fondamentale: 15 le missioni di pace in corso, altre 58 quelle già concluse nella sua storia.
Quale difesa?
L’articolo 52 della Costituzione sancisce il “sacro dovere di difesa della patria”. Ma la difesa armata ha prodotto danni, senza sanare le cause dei conflitti. Anzi moltiplicandoli. Più fronti, più vittime civili, meno negoziato.
La diplomazia dal basso della società civile ha reagito: monitoraggio dei diritti umani, denuncia delle violazioni, contrasto al riarmo, disobbedienza civile, sostegno alle vittime dei conflitti, interposizione non armata e mediazione tra le parti, processi di riconciliazione, educazione alla pace e alla cultura della nonviolenza.
Il diritto e la giurisprudenza ne hanno preso atto: il concetto di difesa è stato ampliato, sganciandolo dalla concezione militarista. Nel concetto di patria è stato incluso l’ambiente, il territorio, il patrimonio storico, la solidarietà sociale. L’equazione tra difesa militare e
difesa tout court, tra sicurezza e ricorso alle armi è saltata.
Oggi la difesa civile non armata e nonviolenta è pratica legittima, efficace, necessaria. Promuove una cultura di pace e la sicurezza umana.
La vera sicurezza è nei diritti
C’è sicurezza e sicurezza. La sicurezza umana riconosce come prioritari i diritti, mira a proteggere gli individui e i popoli, prima che gli Stati e i loro interessi strategici.
Quando le risorse collettive vengono impiegate per aumentare il potenziale bellico, per il dominio e la sopraffazione, si dà corpo a un’altra idea di sicurezza. Vecchia e pericolosa, modellata sugli Stati nazionali e sulla loro forza militare, non sui popoli, sui cittadini e sui loro diritti. Mira solo a proteggere i confini del territorio nazionale e a proiettare potenza militare in ambito internazionale. Alla base, l’idea che benessere e stabilità siano garantiti dalle armi. Molti governi fanno scelte di politica estera in base a quest’idea.
Ma la storia dimostra che il benessere e la stabilità dipendono dalla piena soddisfazione dei diritti umani e dall’uguaglianza, non dalla capacità di sganciare bombe.
Il legame indissolubile tra diritti umani e pace e il rapporto di reciproca esclusione tra guerra e diritti è centrale anche nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948: il “riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.
La concretezza del pacifismo
La storia del movimento italiano per la pace è lunga. Riflette i grandi cambiamenti della storia europea e mondiale. Cattolicesimo, comunismo, socialismo, liberalismo: sono tante le culture politiche che lo hanno alimentato. Diverse, ma unite dal ripudio della guerra. Dalla richiesta della piena attuazione dell’articolo 11.
Chi produce, vende e usa le armi li definisce velleitari o utopisti, ma i movimenti pacifisti sono concreti ed efficaci: condizionano l’opinione pubblica, i partiti politici, promuovono campagne come R1PUD1A, mobilitazioni, iniziative legislative.
Tra le leggi approvate, la riforma della legge sull’obiezione di coscienza, l’introduzione del Servizio civile e dei Corpi civili di pace, la messa al bando delle mine antiuomo, la convenzione sulle munizioni a grappolo, il trattato sul commercio delle armi e sulla proibizione delle armi nucleari.
L’obiettivo più ampio e ambizioso è l’abolizione della guerra, e ci arriveremo. Non è una utopia ma una necessità, come è stata l’abolizione della schiavitù, la stessa democrazia e in generale tutte le conquiste sociali.
La scelta: soldi per curare o per uccidere?
Oggi, in Italia, in Europa e nel mondo, i governi si riarmano. E dicono che la pace è un lusso. A noi sembra che il lusso sia quello dell’industria bellica. E che per creare un ordine internazionale democratico ed equo occorra ridurre le armi, le spese e le produzioni militari.
Anziché per il riarmo e per nuovi strumenti di morte, le risorse pubbliche vanno usate per sanità, scuola, alloggio, lavoro, diritti.
Queste richieste oggi sono sempre più necessarie: lo Stockholm international peace research institute (Sipri) ha dimostrato come il riarmo continua a registrare anno dopo anno record storici arrivando a superare la stratosferica cifra di 2700 miliardi di dollari nel 2026. L'Europa è diventata la principale regione importatrice di armi nel mondo (33% del totale mondiale), con un aumento vertiginoso dovuto al conflitto in Ucraina. L'Italia è salita al 6° posto tra gli esportatori globali di armi (col 5,1% del commercio) e una crescita straordinaria delle esportazioni del 157%: armi vendute principalmente in Medio Oriente (59%), con Qatar (26%) e Kuwait (17%) come clienti principali.
Non solo vendiamo ma compriamo. Secondo Milex, l’Osservatorio sulle spese militari in Italia, il governo italiano ha stanziato per il 2026 più di 32 miliardi di euro nella spesa militare, ben oltre la soglia di 30 miliardi, avvenuta per la prima volta nella storia nel 2025. E il futuro sarà ancora più armato visto che in ottobre 2025 il governo ha stanziato altri 23 miliardi di euro di aumenti di spesa nel prossimo triennio. A cui si aggiunge il progetto di revisione delle forze armate con un aumento degli effettivi e dei riservisti. Come sosterremo questa spese militare?
Queste richieste oggi sono sempre più necessarie: ad aprile 2024 lo Stockholm international peace research institute (Sipri) ha annunciato che il 2023 è stato il nono anno consecutivo di aumento globale delle spese militari: 2.443 miliardi di dollari di spesa complessiva, la più alta mai registrata dal Sipri, con un aumento rispetto al 2022 del 6,8%, il più alto dal 2009.
L’Italia segue la tendenza: dal 2022 il ministero della Difesa ha presentato 27 nuovi progetti militari, di cui 15 progetti di riarmo. Secondo Milex, l’Osservatorio sulle spese militari in Italia, per il 2025 il nostro governo ha già preventivato di destinare 32 miliardi di euro alle spese militari, record storico, con un aumento del 12,4% rispetto al 2024 e del 60% sul decennio. Di questi 32 miliardi ne riserverà 13 per i nuovi armamenti, con un balzo del 77% nell’ultimo quinquennio.
È tempo di scegliere: soldi per curare o soldi per uccidere.
Cosa può e deve fare il nostro governo
A partire dagli anni Novanta, il ripudio della guerra è stato contraddetto in molte occasioni dalle scelte politiche dei governi italiani.
Dopo la prima guerra del Golfo, nel 1993, l’onorevole Raniero La Valle ha presentato una proposta di Legge di iniziativa popolare sulle “Norme per l’attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell’Onu”.
Nel 2002, con la campagna “Fermiamo la guerra, firmiamo la pace”, EMERGENCY ha promosso una raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare “Norme per l’attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell’Onu”, depositata alla Camera dei deputati nel giugno 2003.
Nel luglio 2014, il deputato Giulio Marcon ha presentato una proposta di legge costituzionale sulle “Modifiche all’articolo 52 della Costituzione, concernenti le forme di adempimento del dovere della difesa della Patria”. Obiettivo: riconoscere in modo esplicito, dopo molte pronunce dei tribunali, il valore della difesa nonviolenta.
Queste e altre iniziative mostrano la capacità della cultura di pace di influenzare la politica istituzionale. Ma ci dicono anche che un principio fondante della Costituzione non è ancora pienamente attuato. Per questo, va ribadito che l’articolo 11 ha valore giuridico vincolante e indisponibile.
EMERGENCY e l’abolizione della guerra
Siamo per l’abolizione della guerra sin dalla nostra nascita, nel 1994, perché vogliamo un mondo basato sulla giustizia sociale, sulla solidarietà, sul rispetto reciproco, sul dialogo, su un’equa distribuzione delle risorse, sull’affermazione dei diritti umani.
La più aberrante in assoluto, diffusa e costante violazione dei diritti umani è la guerra, in tutte le sue forme. Cancellando il diritto di vivere, la guerra nega infatti tutti i diritti umani.
Solo con l’abolizione della guerra, dunque, si possono tutelare i diritti.
Solo con l’abolizione della guerra si può ottenere vera uguaglianza e giustizia sociale.
Vale anche il contrario: la costruzione e la pratica dei diritti umani sono il migliore antidoto, la migliore prevenzione della guerra.
Scegliere di ripartire dal riconoscimento della “inalienabile uguaglianza in dignità e diritti”, sancita nella Dichiarazione universale dei diritti umani più di 70 anni fa e mai del tutto realizzata, è l’unica possibilità che abbiamo di futuro. Da tale riconoscimento non possono che scaturire politiche e progetti che mettano in pratica questi diritti, realizzando le premesse per il superamento delle logiche di guerra e costruendo la vera sicurezza.
Questa è la nostra visione del mondo, questo è l’impegno che portiamo avanti anche con la campagna R1PUD1A.
Esistono guerre giuste o umanitarie?
Una vera e propria rinascita: dagli anni Novanta del secolo scorso, il ricorso alla forza militare è stato riabilitato, anche se escluso dalla Carta delle Nazioni Unite.
In Italia, visto che per fare la guerra va contraddetto l’articolo 11, si è cercato di delegittimare il ripudio della guerra, che è invece sancito in modo inderogabile nella Costituzione. Gli interventi militari sono stati giustificati come “guerre umanitarie” e “guerre giuste”. Da allora, il ricorso alla guerra non dipende più da criteri giuridici, ma da valutazioni morali: dalle guerre legali o illegali si è tornati alle guerre giuste e ingiuste.
A seconda del nemico da colpire o dei popoli da salvare, armi alla mano. Uno slittamento pericoloso, ammoniva Gino Strada: “Nessuna guerra può essere umanitaria. La guerra è sempre stata uccisione di nostri simili, distruzione di pezzi di umanità. La ‘guerra umanitaria’ è la più disgustosa menzogna per giustificare la guerra: qualunque siano le ragioni usate per giustificarla, ogni guerra è un crimine contro l’umanità”.
Per questo chiediamo di tornare al senso e al rispetto dell’articolo 11 e di ripudiare la guerra.
Cosa è il servizio di leva ed è stato abolito in Italia?
La leva militare è il sistema con cui lo Stato definisce le procedure per chiamare i propri cittadini a prestare il servizio militare.
Fin dall’Unità d’Italia tutti i cittadini maschi, a 17 anni, venivano registrati negli elenchi raccolti dai Comuni per la conseguente “chiamata alle armi”.
Questo sistema è andato avanti fino al 2005 poiché, con la Legge 226/2004, il servizio militare obbligatorio è stato sospeso. Da allora l’esercito è rimasto formato solo da militari di carriera - volontari di professione militare - e le Forze Armate si sono trasformate in un corpo cosiddetto “professionale”.
Tuttavia, i Comuni hanno continuato a formare le liste di leva dei cittadini maschi dai 17 fino ai 45 anni d’età. La leva non è abolita, è stata solo sospesa. L’obbligatorietà può essere ripristinata “in caso di guerra o grave crisi internazionale tramite deliberazione del Consiglio dei Ministri e del decreto presidenziale".
Cosa è il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare?
L’obiezione di coscienza è il diritto di rifiutare un obbligo imposto dalla legge quando va contro le proprie convinzioni etiche, religiose o filosofiche. In Italia è storicamente legato al rifiuto del servizio militare obbligatorio: i cittadini che non volevano usare le armi potevano definirsi “obiettori”.
Oggi l’obiezione di coscienza è applicabile anche in ambito sanitario (ad esempio Obiezione di coscienza all'Interruzione Volontaria di Gravidanza) o in ambiti di ricerca come la sperimentazione animale. Di fatto, permette ai cittadini di non adempiere a obblighi di legge considerati contrari alla propria coscienza. Nel caso del servizio militare obbligatorio, in vigore in Italia per i cittadini maschi fino al 2005, la dichiarazione di obiezione di coscienza poteva essere inviata al distretto militare, anche tramite associazioni apposite, e si traduceva nella disponibilità a un servizio alternativo a quello militare definito “civile”, che prevedeva attività di carattere sociale presso organismi del Terzo Settore iscritti a un registro apposito. La lotta per il riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare - che fino al 1972 era considerata illegale e punita con il carcere - è stata una conquista dei movimenti pacifisti e nonviolenti ottenuta grazie a una lunga campagna di istanze e processi, durata fino alla fine degli anni ’90, a causa dell'opposizione del mondo militare e di una parte significativa della classe politica al pieno riconoscimento della equiparazione tra servizio civile e servizio militare.
Nonostante, infatti, una sentenza della Corte Costituzionale del 1985 che sancisce che gli obiettori in servizio civile “concorrono pienamente alla difesa della patria” parimenti ai militari, sono continuate vessazioni, limitazioni e impedimenti alla scelta e alla pratica dell’obiezione fino alla Legge 230 del 1998 intitolata “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”. L’ Articolo 1 della Legge recita: “I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.” Oggi il servizio civile, detto “universale”, è una scelta volontaria: ogni anno vi partecipano circa 50mila giovani, mentre un numero circa triplo presenta domanda per prendervi parte.
La Difesa della Patria è un obbligo?
La nostra Costituzione, all’articolo 52, dice che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” . Nel tempo, però, la storia repubblicana ci ha insegnato che difendere la Patria non significa solo usare le armi.
La Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto la piena equiparazione tra servizio civile e servizio militare, considerandoli entrambi modi per adempiere al dovere di difesa della Patria (oltre alla sentenza storica del 1985, la Corte ha ribadito con altri due provvedimenti, in particolare con le sentenze n. 470 del 1989 e n. 228 del 2004).
Lo stesso articolo 52 stabilisce anche che il servizio militare è obbligatorio “nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge” e precisa che il suo svolgimento non deve danneggiare il lavoro o i diritti politici del cittadino. Inoltre, afferma che le Forze armate devono ispirarsi ai principi democratici della Repubblica. Questo significa che anche i militari sono sottoposti alla Costituzione e, quindi, all’Articolo 11.
Oggi il concetto di difesa della Patria è più ampio: comprende non solo la difesa militare, ma anche attività a supporto della società con funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico. Per esempio, i militari intervengono in operazioni di sicurezza sul territorio (come l’operazione “Strade Sicure”) e soprattutto in situazioni di emergenza, come calamità naturali, grandi incidenti o pandemie, collaborando con la protezione civile.
Allo stesso tempo, l’Italia partecipa a operazioni militari - al di là di quelle sotto l’egida dell’ONU permesse dall’articolo 11 della Costituzione - nelle cosiddette “crisi internazionali”, di volta in volta definite come missioni umanitarie, interventi o operazioni militari, a seconda dei contesti, legittimate o meno da organismi internazionali quali la NATO o l’Europa. In questi casi, il concetto di Difesa della Patria viene esteso da alcuni osservatori a contesti più ampi e diversi da quelli della minaccia diretta e dell’intervento contro il nostro Stato definito dall’Articolo 52 della Costituzione.
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- Comune di Lacchiarella (MI)
- Comune di Lainate (MI)
- Comune di Lecco (LC)
- Comune di Legnano (MI)
- Comune di Lesmo (MB)
- Comune di Levate (BG)
- Comune di Liscate (MI)
- Comune di Lissone (MB)
- Comune di Locate di Triulzi (MI)
- Comune di Lomagna (LC)
- Comune di Lozio (BS)
- Comune di Luino (VA)
- Comune di Lurago D’Erba (CO)
- Comune di Lurate Caccivio (CO)
- Comune di Malnate (VA)
- Comune di Melegnano (MI)
- Comune di Merate (LC)
- Comune di Milano – Municipio 2 (MI)
- Comune di Milano Municipio 8 (MI)
- Comune di Milano Municipio 9 (MI)
- Comune di Missaglia (LC)
- Comune di Missanello (MI)
- Comune di Monguzzo (CO)
- Comune di Monza (MB)
- Comune di Mozzo (BG)
- Comune di Nembro (BG)
- Comune di Nova Milanese (MB)
- Comune di Oggiono (LC)
- Comune di Olgiate Comasco (CO)
- Comune di Ome (BS)
- Comune di Osio Sopra (BG)
- Comune di Osio Sotto (BG)
- Comune di Osnago (LC)
- Comune di Paderno d’Adda (LC)
- Comune di Paderno Dugnano (MI)
- Comune di Pantigliate (MI)
- Comune di Pieve Emanuele (MI)
- Comune di Pioltello (MI)
- Comune di Prata Camportaccio (SO)
- Comune di Pregnana Milanese (MI)
- Comune di Ranica (BG)
- Comune di Rescaldina (MI)
- Comune di Rho (MI)
- Comune di Robbiate (LC)
- Comune di Roccanova (MI)
- Comune di Roncadelle (BS)
- Comune di San Benedetto Po (MN)
- Comune di San Giorgio Bigarello (MN)
- Comune di San Giovanni Bianco (BG)
- Comune di San Pellegrino (BG)
- Comune di Sangiano (VA)
- Comune di Saronno (VA)
- Comune di Segrate (MI)
- Comune di Solbiate con Cagno (CO)
- Comune di Somma Lombardo (VA)
- Comune di Stezzano (BG)
- Comune di Suzzara (MN)
- Comune di Travedona Monate (VA)
- Comune di Tremezzina (CO)
- Comune di Usmate Velate (MB)
- Comune di Valbrona (CO)
- Comune di Vanzago (MI)
- Comune di Venegono Superiore (VA)
- Comune di Verdello (BG)
- Comune di Verderio (LC)
- Comune di Villasanta (MB)
- Comune di Vimodrone (MI)
- Comune di Vizzolo Predabissi (MI)
Marche
- Comune di Belforte del Chienti (MC)
- Comune di Caldarola (MC)
- Comune di Castel di Lama (AP)
- Comune di Gradara (PU)
- Comune di Jesi (AN)
- Comune di Monsampietro Morico (FM)
- Comune di Porto Recanati (MC)
- Comune di Tolentino (MC)
Molise
- Comune di Agnone (IS)
- Comune di Roccavivara (CB)
Piemonte
- Comune di Alba (CN)
- Comune di Alice Castello (TO)
- Comune di Avigliana (TO)
- Comune di Bellinzago Novarese (NO)
- Comune di Briga Novarese (NO)
- Comune di Briona (NO)
- Comune di Brosso (TO)
- Comune di Bruino (TO)
- Comune di Cavaglio D’Agogna (NO)
- Comune di Cercenasco (TO)
- Comune di Cuorgnè (TO)
- Comune di Feletto Canavese (TO)
- Comune di Frossasco (TO)
- Comune di Galliate (NO)
- Comune di Gattico/Veruno (NO)
- Comune di Grugliasco (TO)
- Comune di Ivrea (TO)
- Comune di Madonna del Sasso (VCO)
- Comune di Marentino (TO)
- Comune di Massello (TO)
- Comune di Montaldo Torinese (TO)
- Comune di Oleggio (NO)
- Comune di Pavone Canavese (TO)
- Comune di Pinasca (TO)
- Comune di Pinerolo (TO)
- Comune di Pino Torinese (TO)
- Comune di Piobesi (TO)
- Comune di Piossasco (TO)
- Comune di Pomaretto (TO)
- Comune di Prali (TO)
- Comune di Pralormo (TO)
- Comune di Prarostino (TO)
- Comune di Prascorsano (TO)
- Comune di Rueglio (TO)
- Comune di Salerano (TO)
- Comune di Saluzzo (CN)
- Comune di San Germano Chisone (TO)
- Comune di San Mauro Torinese (TO)
- Comune di San Secondo Di Pinerolo (TO)
- Comune di Sangano (TO)
- Comune di Santena (TO)
- Comune di Scalenghe (TO)
- Comune di Settimo Torinese (TO)
- Comune di Trana (TO)
- Comune di Trofarello (TO)
- Comune di Unione Montana Pinerolese (TO)
- Comune di Val di Chy (TO)
- Comune di Varallo Pombia (NO)
- Comune di Vidracco (TO)
- Comune di Villastellone (TO)
- Comune di Vistrorio (TO)
- Comune di Viverone (BI)
- Comune di Volvera (TO)
Puglia
- Comune di Alberobello (BA)
- Comune di Andria (BAT)
- Comune di Bari (BA)
- Comune di Bari Municipio 1 (BA)
- Comune di Bari Municipio 2 (BA)
- Comune di Bari Municipio 3 (BA)
- Comune di Bari Municipio 4 (BA)
- Comune di Bari Municipio 5 (BA)
- Comune di Bisceglie (BAT)
- Comune di Bitetto (BA)
- Comune di Bitonto (BA)
- Comune di Capurso (BA)
- Comune di Carosino (TA)
- Comune di Cisternino (BR)
- Comune di Corato (BA)
- Comune di Fasano (BR)
- Comune di Francavilla Fontana (BR)
- Comune di Galatone (LE)
- Comune di Gioia Del Colle (BA)
- Comune di Grottaglie (TA)
- Comune di Latiano (BR)
- Comune di Lizzano (TA)
- Comune di Locorotondo (BA)
- Comune di Manfredonia (FG)
- Comune di Martano (LE)
- Comune di Martina Franca (TA)
- Comune di Mattinata (FG)
- Comune di Melpignano (LE)
- Comune di Mesagne (BR)
- Comune di Mola di Bari (BA)
- Comune di Monte Sant’Angelo (FG)
- Comune di Monteiasi (TA)
- Comune di Noicattaro (BA)
- Comune di Novoli (LE)
- Comune di POLIGNANO A MARE (BA)
- Comune di Rutigliano (BA)
- Comune di Ruvo di Puglia (BA)
- Comune di San Giovanni Rotondo (FG)
- Comune di San Marco in Lamis (FG)
- Comune di SEDE ANCI PUGLIA (BA)
- Comune di Specchia (LE)
- Comune di Terlizzi (BA)
- Comune di Torremaggiore (FG)
- Comune di Triggiano (BA)
- Comune di Troia (FG)
- Comune di Valenzano (BA)
Sardegna
- Comune di Budoni (SS)
- Comune di Cagliari (CA)
- Comune di Cressa (NO)
- Comune di Guspini (SU)
- Comune di La Maddalena (SS)
- Comune di Loiri Porto San Paolo (SS)
- Comune di Olbia (SS)
- Comune di Ploaghe (SS)
- Comune di Posada (NU)
- Comune di San Gavino Monreale (SU)
- Comune di Sarule (NU )
- Comune di Serrenti (SU)
- Comune di Torpé (SS)
- Comune di Villanovafranca (RM)
Sicilia
- Comune di Aci Catena (CT)
- Comune di Aci Sant’Antonio (CT)
- Comune di Acireale (CT)
- Comune di Borgetto (PA)
- Comune di Caltagirone (CT)
- Comune di Capaci (PA)
- Comune di Castellammare del Golfo (TP)
- Comune di Cinisi (PA)
- Comune di Favara (AG)
- Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT)
- Comune di Lipari (ME)
- Comune di Messina (ME)
- Comune di Militello (CT)
- Comune di Monreale (PA)
- Comune di Rometta (ME)
- Comune di Sant’ Agata Li Battiati (CT)
- Comune di Savoca (ME)
- Comune di Terrasini (PA)
- Comune di Trapani (TP)
- Comune di Trappeto (PA)
Toscana
- Comune di Altopascio (LU)
- Comune di Bagno a Ripoli (FI)
- Comune di Barberino di Mugello (FI)
- Comune di Barberino Tavarnelle (FI)
- Comune di Barga (LU)
- Comune di Bibbona (LI)
- Comune di Borgo a Mozzano (LU)
- Comune di Borgo San Lorenzo (FI)
- Comune di Buti (PI)
- Comune di Calci (PI)
- Comune di Calcinaia (PI)
- Comune di Calenzano (FI)
- Comune di Campi Bisenzio (FI)
- Comune di Campiglia Marittima (LI)
- Comune di Cantagallo (PO)
- Comune di Capannoli (PI)
- Comune di Capannori (LU)
- Comune di Capraia e Limite (FI)
- Comune di Carmignano (PO)
- Comune di Cascina (PI)
- Comune di Castagneto Carducci (LI)
- Comune di Castel Fiorentino (FI)
- Comune di Castellina Marittima (PI)
- Comune di Cavriglia (AR)
- Comune di Cecina (LI)
- Comune di Cerreto Guidi (FI)
- Comune di Certaldo (FI)
- Comune di Collesalvetti (LI)
- Comune di Dicomano (FI)
- Comune di Empoli (FI)
- Comune di Fiesole (FI)
- Comune di Figline-Incisa (FI)
- Comune di Firenze (FI)
- Comune di Fucecchio (FI)
- Comune di Gallicano (LU)
- Comune di Gambassi Terme (FI)
- Comune di Greve in Chianti (FI)
- Comune di Impruneta (FI)
- Comune di Lamporecchio (PT)
- Comune di Larciano (PT)
- Comune di Lastra a Signa (FI)
- Comune di Livorno (LI)
- Comune di Marliana (PT)
- Comune di Massa e Cozzile (PT)
- Comune di Massarosa (LU)
- Comune di Montaione (FI)
- Comune di Montelupo Fiorentino (FI)
- Comune di Montemurlo (PO)
- Comune di Montespertoli (FI)
- Comune di Montopoli in Val d’Arno (PI)
- Comune di Pelago (FI)
- Comune di Pescaglia (LU)
- Comune di Pieve a Nievole (PT)
- Comune di Pomarance (PI)
- Comune di Pontassieve (FI)
- Comune di Porcari (LU)
- Comune di Prato (PO)
- Comune di Quarrata (PT)
- Comune di Rignano sull’Arno (FI)
- Comune di Rosignano Marittimo (LI)
- Comune di Sambuca Pistoiese (PT)
- Comune di San Casciano (FI)
- Comune di San Godenzo (FI)
- Comune di San Vincenzo (LI)
- Comune di Scarperia – San Piero a Sieve (FI)
- Comune di Sesto Fiorentino (FI)
- Comune di Signa (FI)
- Comune di Vaglia (FI)
- Comune di Vaiano (PO)
- Comune di Vernio (PO)
- Comune di Viareggio (LU)
- Comune di Vicchio (FI)
- Comune di Vinci (FI)
- Comune di Volterra (PI)
Trentino Alto-Adige
- Comune di Altopiano della Vigolana (TN)
- Comune di Arco (TN)
- Comune di Besenello (TN)
- Comune di Calliano (TN)
- Comune di Dro (TN)
- Comune di Fiavè (TN)
- Comune di Lavis (TN)
- Comune di Madruzzo-Calavino (TN)
- Comune di Madruzzo-Lasino (TN)
- Comune di Nogaredo (TN)
- Comune di Nomi (TN)
- Comune di Riva del Garda (TN)
- Comune di Rovereto (TN)
- Comune di Rumo (TN)
- Comune di San Michele A.A. (TN)
- Comune di Sant’Orsola Terme (TN)
- Comune di Storo (TN)
- Comune di Trambileno (TN)
- Comune di Trento (TN)
- Comune di Vallelaghi (TN)
- Comune di Villa Lagarina (TN)
Umbria
- Regione Umbria
- Comune di Allerona (TR)
- Comune di Alviano (TR)
- Comune di ARRONE (TR)
- Comune di Baschi (TR)
- Comune di Bastia Umbria (PG)
- Comune di Bevagna (PG)
- Comune di Castel Viscardo (TR)
- Comune di Corciano (PG)
- Comune di Deruta (PG)
- Comune di Ficulle (TR)
- Comune di Fratta Todina (PG)
- Comune di Gualdo Tadino (PG)
- Comune di Magione (PG)
- Comune di Marsciano (PG)
- Comune di Monte Castello di Vibio (PG)
- Comune di Montecchio (TR)
- Comune di NARNI (TR)
- Comune di Parrano (TR)
- Comune di Perugia (PG)
- Comune di SAN GEMINI (TR)
- Comune di San Giustino (PG)
- Comune di San Venanzo (PG)
Veneto
- Comune di Arquà Polesine (RO)
- Comune di Bosaro (RO)
- Comune di Camponogara (VE)
- Comune di Costa di Rovigo (RO)
- Comune di Dolo (VE)
- Comune di Frassinelle Polesine (RO)
- Comune di Lendinara (RO)
- Comune di Longare (VI)
- Comune di Marano Vicentino (VI)
- Comune di Mira (VE)
- Comune di Montegrotto Terme (PD)
- Comune di San Bellino (RO)
- Comune di San Martino di Venezze (RO)
- Comune di Santorso (VI)
- Comune di Spinea (VE)
- Comune di Vicenza (VI)
- Comune di Zugliano (VI)
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